ORDINANZA 30/09/2022 – NUMERO 28441
OBBLIGO DI INFORMARE LE PARTI SULL’ESISTENZA DI ISCRIZIONI O TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI.
Ancora diffidi dal lavoro del mediatore o non vuoi riporre fiducia in un agente immobiliare per concludere il tuo affare immobiliare?
La Corte di Cassazione è stata ben chiara in merito: il mediatore ha l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza, comunicando tutte le informazioni sull’esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli consultando i registri immobiliari.
La Cassazione esige tale accortezza perchè considera e descrive il mediatore come un operatore specializzato e, come tale, è tenuto a osservare la diligenza qualificata e coerente con la qualifica posseduta. L’articolo 1779 c.c., comma 1, impone, infatti, un particolare obbligo informativo la cui ampiezza deve conformarsi alla natura professionale dell’attività del mediatore e che ricomprende tutte le notizie che questi è in grado di acquisire mediante le ordinarie misure presso i pubblici registri.
Inoltre, è tenuto à dare informazioni sulla eventuale contitolarità del diritto di proprietà in capo a più persone, sull’insolvenza di una delle parti, sull’esistenza di circostanze in base alle quali le parti avrebbero concluso il contratto con il diverso contenuto, su eventuali prelazioni ed opzioni, sul rilascio delle autorizzazioni amministrative, sulla provenienza dei beni da donazione suscettibili di riduzione e sulla presenza di iscrizioni o trascrizioni sull’immobile.